STATUTO SOCIALE
Articolo 1) Costituzione
L’Associazione Pleroma è un’Associazione costituitasi in Via Circonvallazione, 75 - Borgo a Buggiano - 51011 (PT) come Associazione culturale senza scopo di lucro con finalità culturali di ricerca e sviluppo delle conoscenze antroposofiche dei soci nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.
L’Associazione sarà per il seguito disciplinata dal presente statuto redatto ai sensi e per gli effetti della Legge n. 383 del 7 Dicembre 2000, quale Associazione di promozione culturale.
L’Associazione sarà altresì disciplinata dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio stabilire specifici rapporti associativi o attività.
Articolo 2) Denominazione, sede e durata
L’Associazione culturale è denominata “Associazione Pleroma”.
La sede legale è stabilita in Via Circonvallazione, 75 - Borgo a Buggiano - 51011 (PT) e potrà essere trasferita in altro luogo – all’interno del territorio italiano - con delibera dell’Assemblea ordinaria.
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 3) Finalità
L’Associazione è un’Associazione apartitica, che non ha fini di lucro neanche indiretti e si attiene nello svolgimento delle sue attività ai principi di democraticità della struttura.
Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale della persona.
Sono scopi specifici dell’Associazione:
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organizzare attività di studio, ricerca, corsi, seminari, incontri, dibattiti, convegni, eventi, laboratori esperienziali, etc. riguardanti tutte le discipline dall’antroposofia;
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ospitare professionisti operanti nell’ambito culturale e artistico
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assegnare premi o borse di studio;
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ricevere donazioni a sostegno delle sue attività o finalizzate a progetti specifici volti al perseguimento dei suoi scopi.
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Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:
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stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza l’esclusione degli altri, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato;
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stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
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partecipare ad associazioni la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima;
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promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico rapporto di conoscenza con i soci;
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erogare premi e borse di studio;
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svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse dell’Associazione;
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svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo World Wide Web;
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svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
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Articolo 4) Criteri per l’ammissione ed esclusione degli Associati
L’Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà, a chiunque si riconosca nello Statuto e intenda collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale senza distinzione alcuna nel sesso, religione o altro.
I soci possono essere:
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Soci fondatori, che sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
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Soci effettivi, che sono coloro che hanno richiesto di far parte dell’Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio direttivo o da un socio delegato dal Consiglio direttivo stesso.
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La qualifica di socio si perde per:
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decesso;
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mancato pagamento della quota sociale;
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recesso;
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esclusione per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto, con la comunicazione ai soci destinatari mediante lettera. I soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritti sul patrimonio dell’Associazione stessa.
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Articolo 5) Diritti e obblighi degli associati.
Gli associati sono tenuti:
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al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
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ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emesse.
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I soci partecipano alle assemblee con diritto di voto e nominano gli organi direttivi dell’Associazione.
L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ricorrendo, laddove esistessero le competenze necessarie, ai propri associati.
È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute dietro presentazione della documentazione ed effettuate per scopi inerenti gli obiettivi dell’Associazione.
Articolo 6) Risorse economiche
Le risorse per il conseguimento degli scopi dell’Associazione e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione sono costituite da:
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quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo, eventualmente commisurate alle possibilità dei singoli soci;
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da ogni altro contributo, comprese donazioni che soci e non diano a qualsiasi titolo per il sostegno dell’attività o dei progetti dell’Associazione.
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Gli eventuali utili e avanzi di gestione non potranno essere distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell’Associazione ma saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Articolo 7) Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
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l’Assemblea;
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il Consiglio direttivo;
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il Presidente e il Vicepresidente;
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il Tesoriere;
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il Segretario.
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Articolo 8) Assemblea dei soci
L’Assemblea rappresenta gli associati e le sue delibere vincolano legalmente e statutariamente tutti gli associati.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente o da un suo delegato.
La convocazione può essere fatta via mail, via lettera o attraverso altro mezzo che però sia fruibile e utilizzabile da tutti i soci e che garantisca l’avvenuta convocazione dell’avviso.
Nella convocazione dovranno essere indicati i temi all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione.
Il Segretario ha il compito di redigere il verbale della medesima.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci, fondatori ed effettivi, in regola con il versamento della quota sociale.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno e ha il compito di:
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approvare il rendiconto;
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deliberare il programma dell’Associazione e sulle linee operative del Consiglio direttivo;
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eleggere il Consiglio direttivo.
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L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria si riunisce con i 2/3 degli Associati in prima convocazione e almeno la maggioranza degli associati in seconda convocazione e provvede a deliberare :
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modifiche dello statuto dell’Associazione;
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scioglimento dell’Associazione e devoluzione del suo patrimonio residuo.
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L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti all’Assemblea.
Articolo 9) Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri che durano in carica 1 anno. Sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo elegge il Presidente ed il Segretario. Il Presidente sceglierà l’eventuale Vicepresidente, il Tesoriere e quattro Consiglieri tra i membri eletti allo stesso organo; inoltre per il corretto e funzionale svolgimento della vita dell’Associazione, i quattro Consiglieri hanno le seguenti deleghe:
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il moderatore che riceve le richieste da parte dei membri;
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il responsabile della progettazione artistica;
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il responsabile della comunicazione;
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il responsabile organizzativo e della logistica.
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Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il suo funzionamento.
In particolare, i poteri del Consiglio direttivo riguardano:
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prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
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adottare provvedimenti disciplinari;
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compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
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curare gli affari di ordine amministrativo;
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assumere eventuale personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
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approvare il programma dell’Associazione;
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aprire eventuali rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione;
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ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
Di tutte le riunioni viene redatto un verbale dal Segretario.
Articolo 10) Presidente e Vicepresidente
Il Presidente dura in carica 7 anni ed è rieleggibile.
Presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea Sociale, verifica il perseguimento delle finalità e nomina un eventuale Vicepresidente che possa il Presidente sostituire nei casi di assenza o per ragioni di urgenza.
L’incarico di Vicepresidente ha durata annuale come gli altri membri del Consiglio direttivo.
Articolo 11) il Tesoriere
È nominato dal Presidente, sentiti i pareri del Consiglio direttivo. A lui spetta tenere e aggiornare i libri contabili e predisporre il rendiconto da presentare in Assemblea.
Ha cura del mantenimento dei fondi economici dell’Associazione, dei pagamenti e delle riscossioni, secondo le direttive emanate dal Consiglio direttivo.
Articolo 12) Entrate – Patrimonio – Rendiconto
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
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quote sociali;
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contributi e donazioni.
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Il Patrimonio è costituito dagli eventuali avanzi di gestione che nel tempo si determinano.
L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto annuale dell’Associazione deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Articolo 13) Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del Patrimonio residuo
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessariamente richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento dell’Associazione o cessazione per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio residuo non potrà essere diviso tra i soci, ma su proposta del Consiglio direttivo, approvata dall’Assemblea straordinaria dei soci, sarà interamente devoluto ad altre associazioni senza fine di lucro operanti in identico o analogo settore.
